CONI: Identificazione degli atleti ammessi nel recinto di gioco

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Con Decisione n. 7 del 7 febbraio 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un’affiliata per l’annullamento della decisione di secondo grado che aveva statuito l’irregolarità dell’utilizzo di giocatori impiegati in un incontro per essere stati gli stessi riconosciuti con una procedura e con documenti non conformi alle norme federali. Il Collegio, accogliendo il ricorso, ha precisato che l’identificazione dei tesserati mediante le copie dei documenti inviate via mail e stampate non deve ritenersi una modalità illegittima non potendosi sostenere il riconoscimento come mai avvenuto atteso che “non avere con sé il documento di riconoscimento non equivale a non averlo […] e che l’identificazione del soggetto può avvenire con qualsiasi mezzo, essendo idonea anche una fotocopia del documento”. (Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ssdarl/FIR)

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