Corte Federale di Appello Federazione Italiana Pallacanestro: l’istituto del tesseramento di atleti minori

,
FIP

Con C.U. 149 del 17.09.2018 la Corte Federale di Appello della FIP si è pronunciata in merito al ricorso presentato dalla Procura Federale avverso la decisione di non luogo a procedere n. 6 del Tribunale Federale nei confronti del tesserato allenatore S.N. della società A, precedentemente deferito per avere contattato direttamente, senza alcuna richiesta e/o autorizzazione preventiva da parte della società B, due atlete di minore età allo scopo di gettare le basi per un futuro trasferimento alla società A; il Tribunale Federale evidenziava come l’allenatore si fosse limitato a sondare la volontà delle atlete.

La CFA esaminava invece l’istituto del tesseramento delle atlete giovanili, precisando che l’esigenza di una pluralità di soggetti coinvolti (società di appartenenza, società interessata, atleta minore e genitori esercenti la patria potestà) ed altresì di un preventivo contatto a questo fine tra le due società si sostanzia nella tutela della salute psicofisica del minore, per un suo sviluppo e crescita equilibrati, anche in considerazione dell’incapacità del soggetto minore di pienamente autodeterminarsi.

La CFA rinveniva pertanto a carico di S.N. gli estremi di una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza per le iniziative assunte nei confronti di una delle due atlete minori, precisamente per avere direttamente contattato con questa tramite la piattaforma di messaggistica whatsapp – iniziativa finalizzata a condizionare le scelte future dell’atleta, in elusione del sistema sopra descritto.

Per questi motivi, la FCA in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva parzialmente il ricorso della Procura Federala e dichiarava la responsabilità disciplinare di S.N. per violazione degli artt. 2 e 44 R.G., irrogando una sanzione di gg. 40 di inibizione.

Leggi il comunicato completo cliccando qui