Tribunale Nazionale FIP: tardività dell’istanza di svincolo

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Con C.U. n. 767 del 20.11.2018 il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto il ricorso presentato da un atleta avverso il rigetto dell’istanza di svincolo dallo stesso presentata da parte della Commissione Tesseramento, in quanto tardiva.

La richiesta di svincolo era stata effettuata in seguito al provvedimento del Giudice Sportivo Regionale che disponeva a carico della società di appartenenza “lo scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento” a causa di una condotta societaria mirata a falsare l’esito della gara da parte dei suoi atleti.

Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso sulla base di due ordini di motivi.

Il primo, che il termine di cinque giorni entro cui l’atleta deve presentare richiesta di svincolo alla Commissione Tesseramento è una tempistica oggettivamente impossibile da rispettare, tenuto conto delle numerose incombenze a suo carico, con evidente compressione del diritto dello svincolo a favore dell’atleta.

Il secondo, che la ratio del provvedimento del Giudice Sportivo Regionale sopra richiamato e non impugnato, determinava l’interruzione del rapporto di tesseramento, rendendo di fatto inefficace qualsiasi rinnovo di autorità del vincolo da parte della società. (Cassano/ASD Valle d’Itria Basket Martina)

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