CONI: Valutazione delle risultanze probatorie
Con Decisione n. 19 del 7 marzo 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Unite, ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorso presentati dai difensori di due incolpati che contestavano la decisione impugnata “essendo pervenuta la Corte Federale ad affermare la responsabilità avendo pretermesso il materiale probatorio idoneo a far convergere la decisione in direzione opposta”, determinando un grave difetto di motivazione su questioni decisive. Il Collegio, procedendo all’esame dei motivi illustrati dai ricorrenti ha osservato che “per unanime giurisprudenza, la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”. (Nocifera, Ulizio/FIGC)
http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_19-2017_-_ricc.__24-2016_-_Nucifora-FIGC_e_n._26-2016_-_Ulizio-FIGC.pdf