CONI: Negligenza sulla verifica dello stato di trasferimento del calciatore

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Con Decisione n.40 del 15 maggio 2019, il Collegio di Garanzia dello Sport si è pronunciato sul ricorso proposto da un’affiliata avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello che aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo, il quale aveva irrogato alla ricorrente la sanzione della perdita sportiva della gara di campionato, la sanzione dell’ammenda oltreché l’inibizione fino al 23 gennaio 2019 per un dirigente della suddetta affiliata e la sanzione della squalifica di una giornata per un giocatore sempre appartenente alla ricorrente, in quanto il club nel corso di una gara di campionato aveva schierato in campo un tesserato asseritamente in prestito da un’altra affiliata, senza sincerarsi della mancata convalida del trasferimento. Il Collegio ha respinto il ricorso affermando che, come evidenziato dal Giudice Sportivo in primo grado e confermato dalla Corte Sportiva Territoriale in appello, la ricorrente, per mera negligenza, non ha verificato lo stato di trasferimento del tesserato prima della gara, pur nella consapevolezza di una richiesta di trasferimento in prestito, che risultava semplicemente “in corso” e non “approvata”.

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