FIGC: Mancanza presupposti per l’applicabilità della perdita della gara

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Con reclamo proposto avanti alla Corte Sportiva d’Appello un’affiliata ha rilevato l’erroneità della decisione di primo grado che aveva comminato  ex officio all’avversaria la minima sanzione dell’ammenda in luogo della più corretta perdita della gara, responsabile di aver violato la Regola n. 1 punto 10 del Regolamento del giuoco del calcio che prevede il colore bianco per i pali e le traverse delle porte . La Corte preso atto del fatto che l’arbitro ha descritto il colore quale “grigio cromato”, che il Regolamento Unico Impianti Sportivi prevede i colori “bianco o colore grigio argento naturale e che l’impianto di gioco dell’avversaria era stato regolarmente omologato dalla LND ha rigettato il ricorso proposto escludendo che lo svolgimento della gara (regolare) possa essere stato pesantemente influenzato da tale condizione delle porte. (AC Este srl / FIGC).

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