CONI: Attività istruttoria conseguente la conclusione delle indagini
Con Decisione n. 14 del 14 febbraio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso proposto da un tesserato avverso la decisione della Corte Federale d’Appello ha rigettato il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente con il quale ha eccepito la violazione dell’art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva per non aver avuto notizia di ulteriori attività istruttorie assunte successivamente all’avviso di conclusioni delle indagini. Richiamando quanto affermato dai giudici federale secondo cui “l’ipotesi accusatoria era già stata formulata in modo chiaro, con tutti i necessari elementi di fatto e di diritto, già all’atto della prima comunicazione della chiusura delle indagini” il Collegio ha precisato che “la radicale invalidità dell’atto di deferimento si potrebbe verificare soltanto in quei casi in cui effettivamente l’ipotesi accusatoria si sorregga in modo determinante e autonomo sui nuovi elementi di indagine”. (Dimitri/FIGC)
http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_14-2017_-_ric__72-2016_-_Dimitri-FIGC.pdf