FIGC: Ripianamento della carenza patrimoniale
Con C.U. n. 125 del 20 aprile 2017 la Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – della FIGC è intervenuta a seguito di un ricorso presentato da un sodalizio sportivo sanzionato avanti il Tribunale Federale per non aver provveduto entro il termine stabilito al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale evidenziata da una nota Co.Vi.Soc. La Corte, appreso che il club aveva ordinato il bonifico all’istituto bancario entro il termine perentorio previsto, ha accolto il ricorso affermando che la regola dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria può essere richiamata anche qualora il pagamento avvenga con bonifico bancario, e pertanto “l’accettazione del delegato dell’ordine di versare la somma relativa (divenuta irreversibile con l’attribuzione del C.R.O.) assume il significato che non solo è stata verificata la provvista giacente ma anche che la stessa somma è uscita definitivamente dalla disponibilità del delegante ed è destinata ad entrare nel patrimonio del creditore-delegatario”. (S.S. Maceratese s.r.l./FIGC)
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