FIGC: Tardività nel deposito della documentazione.
Con C.U. n. 4 del 2 agosto 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC è intervenuto sul ricorso presentato da un’affiliata avverso la decisione della Commissione Accordi Economici cha la condannava al pagamento dell’importo per il saldo del complessivo dovuto nell’accordo economico sottoscritto con un proprio calciatore. Il Tribunale, accertato che l’affiliata aveva prodotto la documentazione necessaria soltanto in II grado, ha rigettato l’appello specificando che “la Società avrebbe dovuto contestare in I grado quanto dedotto dall’atleta con il ricorso introduttivo, formulare le asserite eccezioni di inadempimento e documentarle, entro il termine perentorio di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, termine non rispettato” in quanto “il deposito avvenuto soltanto in II grado, deve considerarsi tardivo, i documenti vanno ritenuti estranei al giudizio e come tali espunti”. (AP Turris Calcio ASD/CAE).