CONI: Improcedibilità per carenza di interesse

,
coni logo

Con Decisione n. 61 del 24 settembre 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi in merito al ricorso proposto da un tesserato FCI per l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo proposto in secondo grado avverso la reiezione della domanda di annullamento della deliberazione adottata originariamente del Consiglio Federale della FCI di commissariamento del competente Comitato Regionale, ne ha dichiarato l’improcedibilità per carenza di interesse precisando che la deliberazione intervenuta nel frattempo che aveva disposto nuovamente il commissariamento ha di fatto “superato” l’originario commissariamento deprivando di conseguenza il ricorrente del relativo interesse a ricorrere con riferimento all’atto originariamente opposto. (Fagiolo/FCI)

Leggi il comunicato completo cliccando qui