CONI: Regolare composizione degli organi collegiali
Con Decisione n. 36 dell’8 maggio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato in merito al ricorso presentato dalla Procura generale dello Sport presso il CONI che censurava la decisione del Tribunale Federale non essendo stata sottoscritta dal Presidente né dal suo estensore, risultando priva dell’indicazione dei componenti il Collegio giudicante e comunque per la errata e non regolamentare composizione del Collegio. Il Collegio, accogliendo il ricorso proposto, ha precisato che “non è […] consentito al Tribunale Federale operare in composizione diversa da quella indicata”, in quanto risulta principio pacifico che “le decisioni degli organi collegiali possono essere prese solo dai componenti che hanno titolo a farne parte e nel numero previsto dalle disposizioni che ne regolano il funzionamento”. (Procura Generale dello Sport del CONI/FIGH-Sorrenti).
http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._36-2017_-_ricorso_43-2017_-_PGS-FIGH-Sorrenti.pdf