FCI: Proposizione dell’appello incidentale
Con C.U. n. 1 del 24 marzo 2017 la Corte Federale d’Appello, II sezione, decidendo sulla richiesta di interpretazione dell’art. 45 comma 6 del Regolamento di Giustizia Federale della FCI ed in particolare se la prima parte della norma “debba essere interpretato nel senso che l’impugnazione incidentale sia consentita alla “parte presente nel precedente grado di giudizio” (art. 45 comma 2 R.G.F.) nel solo caso in cui la prima udienza di discussione dell’appello si svolga entro il termine perentorio previsto dall’art. 45 comma 2 parte prima RGF” ha ritenuto che la norma de qua va interpreta nel senso che “l’impugnazione incidentale possa essere proposta entro la prima udienza solamente se nel momento in cui la stessa viene celebrata non è decorso il termine di cui all’art. 45 comma 2 R.G. della F.C.I.”. (Parere interpretativo)
http://www.federciclismo.it/it/press_release/2-sezione-decisione-n-1-2017/fd6b0656-23a6-48b2-8a2d-58073bd60ea3/