FIGC: ammissibilità istruttoria testimoniale
Con C.U. n. 40 del 16.11.2016 la Corte Sportiva d’Appello, si è interessata di valutare la ammissibilità di un ricorso presentato da una affiliata nel quale si chiedeva, oltre alla riforma della sazione inflitta, di provvedere all’audizione di alcuni testimoni oculari del fatto oggetto della vertenza, stabilendo che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono essere accolte, in quanto inammissibili, perché sebbene “l’art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento (omissis) deve comunque notarsi che l’art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art.35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di ‘piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare’, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale“. Inoltre la Corte Federale d’Appello ha altresì evidenziato come “la regola posta dal C.G.S. sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, le cui relative valutazioni competono strutturalmente e funzionalmente al direttore di gara, si esaurisca al suo termine e che dunque le rilevazioni dell’arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell’ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; diversamente le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per a vere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l’atleta può offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati“. (A.S. Gubbio 1910 S.r.l. / FIGC)