FIGC: competenza esclusiva in materia di tesseramenti.

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Con n. 868 del 12 aprile 2017 il Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio a 5 ha esaminato il ricorso proposto da un’affiliata che sosteneva la posizione irregolare di tesseramento di una calciatrice che non avrebbe potuto prendere parte alla gara perché in possesso di duplice di tesseramento. Il Giudice, preso atto che la posizione della calciatrice era stata definita con sentenza del Tribunale federale nazionale – sezione tesseramenti riconoscendo la piena validità del tesseramento presso la società affiliata, ha respinto il ricorso precisando che “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti a livello nazionale, infatti, è l’Organo di giustizia sportiva a cui è riservato in via esclusiva il giudizio su tutte le controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; quanto deciso in tale sede non può essere disatteso dagli altri Organi Federali ed è immediatamente esecutivo”. (ASD Montesilvano femminile/ASD FUTSAL femminile Cagliari).

http://www.divisionecalcioa5.it/wp-content/uploads/2017/04/Comunicato-Ufficiale-868.pdf