FIGC: culpa in vigilando ed art. 1 bis CGS
Con C.U. n. 68 del 12.04.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha statuito che all’interno dell’ordinamento federale, alla luce dell’art. 1 bis CGS, siano “punibili talune condotte che altri ordinamenti ritengono neutre, o comunque irrilevanti sotto il profilo disciplinare. Ne consegue che le decisioni sanzionatorie di questo ordinamento non comportano, di per sé, un giudizio di disvalore etico e morale, soprattutto allorché, come nella specie, sono addebitate omissioni nei compiti di vigilanza, e, dunque, la sola infrazione di quella porzione del generale obbligo di correttezza che ricomprende lo svolgimento puntuale e diligente dei compiti affidati”. (Comitato Regionale Campania/FIGC)