FIGC: Genericità e assenza di motivazione del ricorso

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Con C.U. n. 83 del 24 febbraio 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha accolto il ricorso di una società della Divisione Calcio a 5 che sosteneva l’inammissibilità dell’originario reclamo presentato da una squadra avversaria al Giudice Sportivo per assoluta mancanza di motivazione e per la genericità della forma. La Corte, in riferimento all’originario ricorso, specificando che “si tratta, con evidenza, di una sintetica e criptica osservazione, non solo del tutto priva di una puntuale motivazione ma anche caratterizzata da assoluta genericità”, ha concluso per “l’erroneità della decisione del Giudice sportivo che avrebbe dovuto esaminare ed accogliere l’eccezione di violazione dell’art. 33 del C.G.S.“. (Olimpus Roma/FIGC)

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