FIGC: notifica delle comunicazioni

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Tribunale Federale Nazionale figc

Con C.U. n. 27 del 27.10.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che in caso di notifica di qualsivoglia comunicazione ai soggetti deferiti effettuata presso la sede della società così come indicato nell’art. 38 comma 8 CGS (in vigore all’epoca dei fatti), benché il suddetto articolo preveda delle modalità di notifica tra loro “alternative”, una volta che il deferito ha eletto il proprio domicilio in quel dato procedimento tutte le notifiche devono avvenire nel domicilio eletto in quanto “assolvendo all’onere di indicare nel primo atto difensivo l’indirizzo di recapito delle comunicazioni, detti Organi siano tenuti ad effettuare le notifiche secondo le modalità scelte ed indicate dal deferito medesimo. L’alternatività cui fa riferimento l’art. 38 citato attribuisce, dunque, una facoltà agli Organi di Giustizia sportiva che si arresta in presenza della elezione di domicilio fatta dal deferito nel rispetto delle modalità indicate nella norma“. (M. Elena Piatti / FIGC)

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/16.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2534710_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf