FIGC: Nullità del tesseramento
Con C.U. n. 22 del 7 aprile 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC è intervenuto relativamente al reclamo proposto da un tesserato che richiedeva la revoca del provvedimento con il quale la Lega Nazionale Dilettanti aveva disposto l’annullamento del suo tesseramento in favore del proprio club dilettantistico. Il Tribunale, rilevato che il calciatore non professionista nel corso della stagione 2015/2016 veniva ceduto dal proprio club ad una società professionistica con contratto biennale successivamente risolto consensualmente, ha rigettato il reclamo confermando la nullità del tesseramento specificando che ai sensi dell’art. 117 NOIF, quarto comma, “il calciatore non professionista che, nella medesima stagione, abbia stipulato un contratto da professionista che si sia poi risolto, non può, fino al termine della stagione sportiva in corso, richiedere un nuovo tesseramento da non professionista, e ciò a prescindere dai motivi della risoluzione e dalla circostanza che la società dilettantistica sia la medesima società di provenienza”. (Cericola/FIGC).
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