FIGC: Omessa dichiarazione di disponibilità del campo del gioco
Con C.U. n. 57 dell’1 marzo 2017 il Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. ha confermato il deferimento proposto a carico del Presidente e del sodalizio sportivo, a titolo di responsabilità diretta, per non aver ottemperato, entro il termine perentorio, al deposito obbligatorio della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco al momento dell’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D. L’Organo giudicante, specificando che l’omissione de qua è idonea a configurare un’ipotesi di illecito disciplinare ha precisato che “non rileva come scriminante l’invocato impedimento riguardante la persona del sindaco […] atteso che comunque nell’organizzazione di un ente locale, per esigenze di continuità e correntezza, in caso di assenza di quest’ultimo, altri provvedono al rilascio di dichiarazioni come quella della disponibilità del campo“. (Ciappicci-ASD Virtus Flaminia/FIGC).