FIP: culpa in vigilando della società.

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Con C.U. n. 87 del 19 maggio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIP si è pronunciato sul deferimento proposto a carico del legale rappresentate di un’affiliata per non aver posto in essere preventivamente tutte le misure necessarie a garantire l’ordine e la sicurezza nel corso di una gara nella quale era stata lanciata da uno spettatore una sedia in campo dagli spalti. Il Tribunale, valutata la responsabilità oggettiva per “culpa in vigilando” in capo alla società ha adottato il provvedimento dell’inibizione a carico del legale rappresentante, specificando che nel caso di specie “il lancio dell’oggetto non contundente, nello specifico della sedia (consideratene anche la grandezza ed il peso), pur non essendo ricondotto al gesto isolato ed improvviso di un singolo spettatore […] non può considerarsi un fatto banale e trascurabile, ma certamente evitabile con l’adozione di accortezze minime […]”. (Viviani/FIP).

http://www.fip.it/public/7/10026/tf%2083%20f.pdf