FIP: Mancata autorizzazione al trasferimento della sede societaria
Con C.U. n. 77 del 30 luglio 2018 il Tribunale Federale della FIP esprimendosi sul ricorso presentato da un’affiliata avverso la delibera assunta dal Consiglio Federale che rigettava l’istanza presentata per il trasferimento della sede legale societaria, nel medesimo comune di altro sodalizio sportivo, per ragioni di opportunità e di carattere economico/imprenditoriale, ha respinto il ricorso ritenendo immune da censure la delibera impugnata in quanto correttamente il Consiglio Federale ha applicato l’art. 148 del Regolamento Organico che stabilisce che “Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia un’Affiliata partecipante allo stesso Campionato ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia”. (Viola Reggio Calabria SSD /FIP)