FIPAV: Divieto per gli atleti di effettuare scommesse.

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Con C.U. n. 7 del 14 settembre 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIPAV pronunciandosi sul deferimento proposto a carico due atleti che in più occasioni hanno effettuato scommesse sportive su risultati relativi ad incontri di pallavolo ha applicato la sanzione della sospensione da ogni attività federale rigettando l’eccezione di diritto con la quale gli incolpati sostenevano che il codice di comportamento sportivo del Coni sancisce il divieto di scommettere solo sui risultati relativi alle competizioni alle quali si partecipa, precisando che nel caso di specie “viene invece contestata la mancata osservanza del divieto sancito dall’art. 10 dello Statuto Fipav il quale […] recita espressamente: “E’ fatto loro (ndr agli atleti) divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell’ambito della FIPAV”. (Gemmi-Muccio/FIPAV).

http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/COMUNICATO%20N.%207%20MUCCIO-GEMMI.pdf