FIPAV: Limite del legittimo esercizio del diritto di critica
Con C.U. n. 25 del 2 marzo 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIPAV si è pronunciato in relazione al deferimento proposto a carico di un tesserato responsabile di aver inviato all’arbitro un messaggio privato, mediante il servizio Messenger Facebook, contenente frasi offensive e lesive della sua dignità. Il Tribunale, letti i commenti oggetto di contestazione attraverso i quali il tesserato additava l’arbitro come “permaloso e bugiardo” accusandolo di “aver agito con abuso di potere” ed invitandolo “a fare un bagno di umiltà” ha precisato che tali espressioni travalicano il limite del legittimo esercizio del diritto di critica non potendo rilevare quale esimente del comportamento, “l’aver agito d’impulso per uno stato emotivo dettato dal risultato e dall’andamento della gara, peraltro disputata ben quattro giorni prima delle frasi lesive recapitate all’arbitro per iscritto a mezzo social network”. (Simon Pao Brunn Schulte Wissin/FIPAV).
http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/25.16.17%20SIMON%20PAO%20BRUNN%20SCHULTE%20WISSIN.pdf