FIPAV: Utilizzo di espressioni lesive
Con C.U. n. 65 del 4 luglio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIPAV pronunciandosi sul procedimento disciplinare instauratosi a carico di un tesserato, Consigliere del Comitato Territoriale, condividendo le argomentazioni sostenute dalla Procura Federale, ha applicato all’incolpato la sanzione dell’inibizione temporanea ritenendolo responsabile di aver utilizzato alcune espressioni come ad esempio “raccomandata”, nei confronti dell’arbitro che devono ritenersi lesive dell’immagine del direttore di gara e dell’onorabilità della FIPAV e che senza alcun dubbio non possono essere ricomprese nel diritto di critica e di cronaca, precisando che il tesserato “nella sua qualità di Consigliere, proprio per la carica che riveste, è tenuto ad assumere e mantenere comportamenti che siano di esempio per gli altri tesserati anche in ragione della carica assunta”. (Rusich/FIPAV).
http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/65%20RUSICH_0.pdf