Tribunale Federale FISI: obbligo di comunicazione dei provvedimenti di Autorità Giudiziaria
Con decisione 38/2018 del 14.12.2018 il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Invernali si è pronunciato in merito al deferimento della tesserata L.N. per violazione dell’obbligo di comunicazione alla Federazione di ogni provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di cui si risulta essere destinatari.
Nello specifico, la tesserata ometteva di comunicare agli organi della Federazione la condanna al risarcimento di cospicuo danno a favore della Regione Lazio in occasione della candidatura alla presidenza per l’Assemblea elettiva del Comitato Provinciale di Rieti FISI Lazio, successivamente denegata dalla Federazione stessa (a dire della deferita illegittimamente, in quanto proveniente da organo incompetente, per insussistenza dell’omessa comunicazione, per omessa motivazione ed eccesso di potere).
Il TF rilevava che (i) la normativa indica come elemento da comunicare obbligatoriamente alla Federazione di appartenenza qualsiasi provvedimento di autorità giudiziaria o sportiva e non già una decisione di condanna (ii) la deferita pertanto avrebbe dovuto comunicare non solo la decisione di condanna bensì lo stesso provvedimento di avvio del procedimento (iii) era priva di pregio la considerazione che la decisione di condanna non fosse ancora passata in giudicato in quanto oggetto di impugnazione.
Il Tribunale giudicava come inequivocabilmente consapevole la scelta della tesserata di omettere la dovuta comunicazione e pertanto riteneva fondato l’atto di deferimento e provata la responsabilità disciplinare della L.N., procedendo ad irrogare una inibizione temporanea a ricoprire cariche federali nell’ambito federale per la durata di mesi due.