CONI: Portata della sanzione ex art. 17 Codice di Giustizia sportiva
Con Decisione n. 19 del 10 aprile 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un’affiliata per l’annullamento della decisione di secondo grado con la quale era stata comminata la sanzione della perdita della gara per aver la società indicato in distinta un numero di calciatori di riserva maggiore rispetto al consentito. Il Collegio, accogliendo il ricorso, ha annullato la decisione della Corte Sportiva e disposto la ripetizione della gara precisando che “le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni […]”. (ASD Taurisano 1939/FIGC).