CONI: Abbreviazione termini – violazione del diritto di difesa

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Con Decisione n. 59 del 19 settembre 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso presentato da un tesserato avverso la decisione resa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale che aveva comminato a suo carico la squalifica fino al 30 giugno 2020, ha accolto il ricorso riconoscendo l’avvenuta violazione da parte dell’organo di secondo grado del diritto di difesa del ricorrente per aver applicato la disposizione federale che imponeva l’abbreviazione dei termini di impugnazione dinnanzi agli organi di giustizia sportiva alle ore 12 del giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, precisando che “La sanzione di squalifica irrogata nel caso di specie è pari a 25 mesi (fino al 30 giugno 2020) e l’applicazione della Delibera ha l’effetto di ridurre a 48 ore il termine per predisporre e attivare l’atto di impugnazione da parte del ricorrente. Tale ristrettissimo termine costituisce […] una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva”. (Liuni/FIGC)

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