CONI: Illecito sportivo ed omessa denuncia

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Con Decisione n. 93 del 19 dicembre 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso presentato da un tesserato avverso la decisione della Corte Federale d’Appello che lo riteneva responsabile di condotte finalizzate all’alterazione dell’esito di una partita, si è espresso sulla domanda subordinata del ricorrente che richiedeva il declassamento della violazione da illecito sportivo ad omessa denuncia. Il Collegio, ritenuto provato un diretto coinvolgimento del tesserato nel tentativo di combine in concorso con altri soggetti ha rigettato la domanda precisando che “il discrimen tra l’illecito sportivo e l’omessa denuncia si fonda sul fatto che, nel primo caso, il soggetto responsabile del comportamento volto ad alterare il risultato o l’andamento di una gara è parte attiva della condotta illecita e ne risponde a titolo principale; nel secondo caso, invece, egli è a conoscenza dell’azione commessa e della sua antigiuridicità, di cui, però, rimane soggetto estraneo”. (D’Eboli/FIGC)

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