CONI: prescrizione infrazioni disciplinari

coni agente procuratore calciatori

Con Decisione n. 2 del 4.01.2017 il Collegio di Garanzia dello Sport è intervenuto a seguito del ricorso proposto da un agente di calciatori ritenuto responsabile in primo grado di illecito disciplinare per aver determinato una situazione di conflitto di interessi con altro agente, socio della stessa società, per aver conferito alla medesima i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti. In particolare, l’agente eccepiva l’intervenuta prescrizione dell’illecito contestato in quanto risalente alla s.s. 2009/2010 avendo ricevuto formale mandato dal sodalizio sportivo per il periodo compreso tra il 28/08/2008 e l’1/02/2009.

Sul punto, il Collegio di Garanzia ha stabilito che la prescrizione, pertanto, può considerarsi maturata alla data del 30 giugno 2016 rilevato che il termine di estinzione dell’illecito disciplinare applicabile alla fattispecie matura al compimento della sesta stagione sportiva successiva alla consumazione dell’illecito; pertanto, “quanto all’individuazione del tempo di decorrenza della causa estintiva dell’illecito, non appare sanzionabile la condotta dell’agente, specificamene per conflitto di interessi, in relazione al tempo in cui sia comunque cessata la durata del suo mandato, seppur col suo contributo consapevole ed efficace abbia concorso a realizzare la fattispecie infrattiva viceversa da evitare per dovere deontologico. Basta nel caso di specie considerare come il mandato dell’agente abbia cessato ogni sua efficacia entro il termine della s.s. 2009/2010”.

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._2-2017_-_ric.__66-2016_-_De_Giorgis-FIGC.pdf