FIGC: sospensione del procedimento
Con C.U. n. 2 del 5.07.2016 la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, ha statuito che l’ordinanza di sospensione del procedimento, eventualmente promulgata, debba intendersi come “espressione del potere discrezionale che compete al giudicante qualora ritenga che dalla definizione di un diverso giudizio possano comunque essere ricavati elementi utili per la soluzione della controversia pendente”. Ebbene, tale sospensione non può essere assimilata a quella prevista ex art. 295 c.p.c. in considerazione del fatto che “la definizione del giudizio penale pendente davanti al Tribunale di [omissis], pur apparendo in grado di fornire elementi influenti anche ai fini della definizione del presente giudizio, non rappresenta affatto, anche per le dedotte ragioni di ordine sistematico, un antecedente legato logicamente e giuridicamente al presente procedimento”. Infatti, non essendo “i rapporti tra decisione sportiva e decisione penale in funzione di pregiudizialità necessaria”, la CFA può, ma non è obbligata ad “utilizzare eventuali atti istruttori dibattimentali acquisiti” nel procedimento penale, salvo che non si tratti di sentenza penale irrevocabile di condanna che, ai sensi dell’art. 39 CGS CONI, ha effetti sul giudizio disciplinare. (L. Repace/FIGC)