FIGC: Violazione del diritto di difesa per mancata notificazione del reclamo

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Una società affiliata ha proposto ricorso per revocazione eccependo violazione del diritto di difesa in quanto il reclamo proposto in secondo grado non le era stato notificato e/o comunicato, essendo stato spedito a mezzo raccomandata ad indirizzo diverso da quello emergente dalle risultanze ufficiali, peraltro già utilizzato dalla controparte per la notifica dei precedenti atti. La Corte, ritenendo fondata l’eccezione sollevata ha accolto il reclamo precisando che “La dedotta situazione fattuale, ripetesi emergente dagli atti, non lascia dubbi sulla mancata evocazione in giudizio della società nel procedimento oggi impugnato per revocazione, […] dal momento che [la ricorrente] non ha potuto partecipare e contraddire nel procedimento intentato nei suoi confronti: conseguentemente il ricorso va ritenuto ammissibile ed accolto con restituzione degli atti al giudice a quo il quale vorrà tener conto di quanto pronunciato con la presente decisione”. (SS Villacidrese Calcio/SPD Tharros)

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