CONI: Impugnazione di provvedimenti aventi natura provvisoria.

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Con Decisione n. 65 del 12 settembre 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI definitivamente pronunciandosi sui ricorsi presentati dalla Lega Pro avverso l’annullamento dei provvedimenti emessi dal Tribunale Federale che in accoglimento della domanda cautelare formulata da un’affiliata sospendeva l’efficacia della delibera emessa dal Consiglio Direttivo, riconoscendo la provvisorietà della misura inibitoria ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 54 CGS precisando che “non essendo, invece, definitivo il provvedimento in questione, la ricorrente avrebbe dovuto domandare la sua revoca al medesimo Giudice che l’ha pronunciato (Presidente) ovvero, in sede di trattazione, davanti al Tribunale Federale Nazionale”. (Lega Pro/FIGC-AC Renate).

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._65-2017_-_ric._55-2016_-_Lega_Pro-FIGC_e_altri.pdf