CONI: inammissibilità del ricorso


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Con decisione n. 12 del 15.3.16, il Collegio di Garanzia, Sez. IV, ha dichiarato improcedibile il ricorso prestato dalla compagine calcistica avverso il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche poiché, in relazione all’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, non è consentita “la proposizione dell’azione innanzi al Collegio di Garanzia fino a che la sentenza impugnata non sia pubblicata completa di motivazioni”. (Jesina Calcio/Junior Jesina Libertas).

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione_n._12-2016_-_ric._3_e_5-2016_-_Jesina_Calcio-Junior_Jesina1.pdf#page=2&zoom=auto,-107,558