CONI: Perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare

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Con Decisione n. 23 del 28 marzo 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato relativamente al ricorso presentato da due tesserati avverso la decisione adottata dalla Corte Federale d’Appello della FIT. Il Collegio, valutate le difese dei ricorrenti che sostenevano la perentorietà del termine di 30 giorni di cui all’art. 99, comma 5, del Regolamento di Giustizia della FIT per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Procuratore Federale, ha accolto il ricorso riconoscendo la natura perentoria del suddetto termine precisando che “la ratio legis della disposizione, in ossequio ai principi di celerità e certezza della posizione dell’incolpato, deve condurre a riconoscere, pertanto, la decadenza della Procura Federale dal potere di esercitare l’azione disciplinare decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”. (Cristilli-Bario/ FIT).

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_23-2017_-_ricorso_73-2016_-_Cristilli_e_Bario-FIT.pdf