FIGC: circostanze attenuanti
Con C.U. n. 43 del 21.11.2016 la Corte Sportiva d’Appello ha stabilito che qualora, al termine di una gara, stazionino nei pressi degli spogliatoi dei soggetti non autorizzati e non riconducibili alla società, l’eventuale esimente concernente l’opera di prevenzione e di vigilanza posta in essere dalla società congiuntamente alle forze dell’Ordine non può certo costituire circostanza attenuante “in quanto ciò, da una parte, rappresenta un preciso obbligo cui tutte le società devono attenersi e la cui violazione, se verificatasi in termini di carattere generale, potrebbe addirittura rilevare sul piano disciplinare“. (Calcio Catania / FIGC)