FIGC: competenza per territorio
Con C.U. n. 66 del 28.11.2016 la Corte Federale d’Appello ha stabilito che, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ai fini della corretta individuazione del Tribunale Federale territorialmente competente, deve farsi riferimento all’art. 32ter comma 6 CGS il quale statuisce che “è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione, mentre il successivo comma 7 afferma che nel caso di più incolpati appartenenti a leghe diverse, si applica il disposto di cui all’art. 41. comma 1 e nel caso di incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa“. (P. Giovannini / FIGC)