FIGC: Esecuzione della sanzione comminata al calciatore

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Con C.U. n. 44 del 30 ottobre 2018 la Corte sportiva d’Appello della FIGC in accoglimento del ricorso proposto da un’affiliata avverso la sanzione della perdita della gara comminatale dal giudice sportivo per posizione irregolare di un calciatore, ha motivato la decisione sulla base di quanto disposto dalle NOIF con riferimento particolare alle giornate di squalifica, ancora da scontare, comminate a carico di un calciatore che in luogo dell’età non avrebbe potuto più qualificarsi come giocatore “Primavera” precisando che la squalifica andava scontata, così come avvenuto, non partecipando ad una gara ufficiale della prima squadra della società di appartenenza […] ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 comma 6 C.G.S. che, testualmente, recita: “…..qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione o categoria di appartenenza, in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastico, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza…..”. (Hellas Verona FC/FIGC)

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