FIGC: vizi della notifica del deferimento  

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Con Comunicato Ufficiale n. 35 del 01.09.2017 la Corte Federale d’Appello è intervenuta sul ricorso presentato dal Procuratore Federale in seguito alla declaratoria di inammissibilità del deferimento pronunciata dal giudice di prime il quale aveva affermato che la notifica dello stesso presso la sede della società è consentita solamente per i tesserati e non anche per i soci (men che meno di minoranza). La Corte Federale d’Appello sul punto ha ribadito che “al dettato della norma non vada dato altro significato che quello letterale e cioè che la notifica dell’atto possa essere validamente eseguita presso la sede della società di appartenenza solo nei confronti dei “tesserati”, operando per tutti gli altri soggetti, diversamente collegati con la società sportiva, la modalità operativa della notifica presso la residenza o il domicilio, come previsto dallo stesso art. 38, comma 8, alla lett. c).”Tuttavia, il Giudice d’Appello ha altresì precisato che la costituzione in giudizio del deferito (anche solo per far valere la nullità della notifica) comporta, secondo il richiamato orientamento del giudice di legittimità, la sua sanabilità, ex art. 156 c.p.c.” in quanto “in tema di sanabilità/insanabilità della nullità/insistenza della notifica il giudice di legittimità ha più volte affermato che la notifica eseguita in luogo o a soggetto diversi comporta l’inesistenza della notifica solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario”, circostanza che nella fattispecie in oggetto non può ravvisarsi essendo il deferito il “patron” della società. (G. Pozzo / Figc)

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