FIPAV: bilanciamento probatorio
Con C.U. n. 17 del 12 dicembre 2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che qualora nel corso di un procedimento si evidenzino delle dichiarazioni di contenuto opposto o comunque difforme rispetto a quelle rilasciate dai medesimi soggetti all’organo inquirente nella fase di indagini, e non vi siano ulteriori elementi probatori che facciano propendere per una determinata tesi non è possibile addivenire ad un giudizio di colpevolezza in quanto “dalle risultanze istruttorie emerge una situazione di equivalenza delle prove a carico e a discarico degli incolpati che non permette di pervenire con il dovuto grado di certezza all’affermazione della loro responsabilità disciplinare. Ed invero non vi sono elementi per valutare la maggiore o minore attendibilità delle dichiarazioni fatte pervenire all’organo inquirente prima e a quello giudicante dopo“. (A. Aleksic / FIPAV)
http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/COMUNICATO%20N.17.pdf