FIPAV: Divieto di praticare il medesimo sport con altro associato

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Con C.U. n. 81 del 20 giugno 2018 il Tribunale Federale della FIPAV si è pronunciato sulla condotta disciplinare di un tesserato responsabile di aver con propria mail formalmente invitato due tesserate appartenenti ad altro sodalizio, a partecipare ad un camp estivo avente ad oggetto lo svolgimento di attività pallavolistica senza aver richiesto la necessaria autorizzazione. Il Tribunale precisando che la multidisciplinarietà del camp non può considerarsi quale esimente, ha sanzionato il tesserato con la sospensione da ogni attività federale atteso che ai sensi dell’art. 10 bis dello Statuto Federale “Il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell’interesse dell’associato destinatario dell’obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante”. (Licata/FIPAV)

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