CONI: principi processuali e rapporto con la giustizia ordinaria penale

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Tribunale Federale Nazionale figc

Con decisione n. 14 del 24.3.16, il Collegio di Garanzia, Sez. IV, ha statuito che “il processo sportivo gode di piena autonomia rispetto a quello penale e il Giudice sportivo ha la possibilità di valutare, in assoluta libertà e autonomia, gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale o altrove, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati. […] Il Giudice sportivo può attingere le prove da elementi diversi, a prescindere dalla natura e dalla valenza degli atti da cui esse sono scaturite, con conseguente possibilità di esaminare e valutare circostanze risultanti da atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dagli organi di polizia giudiziaria, anche se di per sé insuscettibili di costituire fonte di prova nel processo penale” (S. Mauro/FISE-Procura CONI).

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione_n._15-2016_-_ricorsi_n._48_50_51_e_59-2015.pdf