CONI: regolamento applicabile ed estinzione del procedimento

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Con decisione n. 32 del 2.08.16, il Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso presentato dal tesserato volto all’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello per estinzione del procedimento. Infatti, l’ultimo organo della giustizia endofederale si era pronunciato oltre i termini previsti, dal momento che al secondo grado di giustizia doveva applicarsi il nuovo Regolamento di Giustizia della FISE, entrato in vigore successivamente alla definizione del giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale Federale a cui “doveva continuare ad applicarsi la normativa previgente”. Il Collegio, interpretando il combinato disposto degli artt. 56 e 75, comma 3, del Regolamento di Giustizia della FISE, ha statuito che “la pendenza del procedimento deve essere interpretata come riferita al singolo grado di giudizio, e non già all’intero procedimento, dal suo incardinamento alla definizione con provvedimento non più impugnabile”. (A. Messersì/FISE)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione_32-2016-ric._7-2016-Messersi-FISE.pdf