CONI: perentorietà dei termini processuali

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Con decisione n. 27 del 6.07.16, il Collegio di Garanzia, Sez. I, considerato che gli artt. 38, comma 8, del CGS CONI ed 83, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIN prevedono la perentorietà dei termini processuali, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato estinto il procedimento d’appello. Infatti, non avendo la Corte di Appello Federale rispettato i termini procedurali, la decisione “è insanabilmente viziata e va ritenuta inefficace. In ogni caso, una volta che non è rispettato il termine per il deposito della decisione, quel giudizio deve ritenersi estinto prima della pronuncia, sicché quest’ultima tamquam non esset e ciò non può che comportare la reviviscenza, nel caso di specie, del decisum di primo grado”. (G. ed M. Di Martire/ASD Circolo Nautico Posillipo/FIN)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione_n._27-2016_-_ricorso_n._19-2016_-_Di_Martire-C.N._Posillipo-FIN.pdf