CONI: tardività del ricorso

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Con Decisione n. 62 del 06.09.2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni è intervenuto a seguito di un ricorso presentato da un sodalizio sportivo avverso una delibera federale che escludeva la predetta società dal campionato di Serie C stagione sportiva 2017/2018. In primis, il Collegio di Garanzia si è soffermato sulla valutazione della tempestività del ricorso posto che la delibera federale risaliva al 04.08.2017 ed il ricorso veniva dapprima presentato in data 09.08.2017 (con esito negativo) e susseguentemente ripresentato in pari data al Collegio ed in data 11.09.2017 alla Federazione di appartenenza. Sul punto il Collegio di Garanzia osservava che “il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo PEC, sia alla parte intimata, che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata [omissis] a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato“. Nel caso di specie, trattandosi di campionato professionistico, la delibera federale doveva essere impugnata nei due giorni successivi e quindi entro il 06.08.2017 che essendo domenica faceva sì che il termine fosse il 07.08.2017. (A.C. Lumezzane S.p.A. / FIGC)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._62-2017_-_ric._84-2017_-_Lumezzane-FIGC.pdf