CONI: Piena efficacia probatoria del referto arbitrale

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Con Decisione n. 46 del 22 giugno 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto relativamente al ricorso presentato da un tesserato avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello che aveva affermato la responsabilità del calciatore per aver tenuto un comportamento connotato da violenza reiterata e foriero di conseguenze fisiche ai danni del direttore di gara. Il Collegio, valutate le deduzioni del ricorrente che sosteneva la nullità della decisione per carenza di motivazione rilevando che il giudice dell’appello aveva dato piena attendibilità soltanto a quanto dichiarato dall’arbitro, ha ritenuto il ricorso infondato precisando che “la decisione impugnata […] è sorretta da una motivazione adeguata e coerente, che tiene conto della ricostruzione dei fatti “riportata dall’Arbitro nel referto e confermata con dovizia di particolari in sede di audizione” cosi come previsto e disciplinato dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva. (Spalloni/FIGC)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._46-2017_-_ric._1-2017_-_Spalloni-FIGC_LND.pdf