FIGC: Esecuzione della squalifica

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Con C.U. n. 777 del 17 marzo 2017 il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 ha adottato la propria decisione in relazione alla presunta posizione irregolare di un calciatore schierato in campo dal nuovo sodalizio sportivo nonostante la squalifica di 4 giornate comminatagli allorquando militava presso un’altra società. Il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto applicabile l’art. 22 comma 6 del CGS che, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che “qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”. (Società Bagnolo/Olimpia Regium)

http://www.divisionecalcioa5.it/wp-content/uploads/2017/03/Comunicato-Ufficiale-777.pdf