Corte Federale d’Appello FIGC: veridicità delle dichiarazioni contestate

,
figc

Con C.U. n. 59 del 07.12.2018 la Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha diramato il testo della decisione relativa ai ricorsi presentati dal presidente di società sportiva e dalla società sportiva affiliata alla Federazione avverso la medesima delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare del 28.09.2018.

Nello specifico, il TFN – a seguito di dichiarazioni rilasciate dal presidente successivamente alla finale di ritorno play-off di Serie B della s.s. 17/18 – irrogava a carico del presidente le sanzioni dell’inibizione per mesi due e dell’ammenda di 15.000 euro ed a carico della società dell’ammenda 10.000 euro.

I ricorrenti contestavano la delibera per (i) omessa pronuncia su un’eccezione formulata in primo grado (ii) mancata considerazione della veridicità dei fatti oggetto delle contestate dichiarazioni (iii) erronea attribuzione al presidente della qualifica di tesserato (iv) violazione dei principi a tutela della libera manifestazione del pensiero.

Riuniti i procedimenti, la CFA rilevava che (i) la qualifica di tesserato del presidente non fosse necessaria in quanto lo stesso era socio di maggioranza del club e come tale passibile di sanzioni in caso di violazioni delle norme federali (ii) la libera manifestazione del pensiero deve sempre esplicarsi nel rispetto dei canoni della veridicità, interesse pubblico e continenza (iii) le dichiarazioni contestate venivano sì rese in maniera offensiva e del tutto priva del requisito della continenza, ma risultano sorrette dal principio della veridicità in merito all’effettiva sussistenza di situazioni di anomalia nello svolgimento della gara.

La CFA, per questi motivi, graduava la sanzione limitando l’inibizione nei limiti del presofferto e riducendo ad un terzo l’ammenda per quanto riguarda il presidente, dimezzando invece l’ammenda per quanto riguarda la società.

(Zamparini/US Città di Palermo/TFN)

Leggi il comunicato completo cliccando qui