FIGC: Tesseramento in violazione dell’art. 40 comma 3 NOIF
Con C.U. n. 30 del 24 ottobre 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC esprimendosi sul tesseramento di un calciatore minore di anni 16 avvenuto presso un’affiliata senza che fosse comprovata la residenza del nucleo famigliare da almeno sei mesi nella regione della Società e comunque senza il parere favorevole del Settore Giovanile Scolastico ha ritenuto responsabili il rappresentante legale e la società in virtù della violazione dell’art. 40 comma 3 NOIF precisando che il Presidente “prima di sottoscrivere la richiesta di aggiornamento della tessera del calciatore […], avrebbe dovuto verificare, secondo i canoni dell’ordinaria diligenza, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma e, una volta accertata che la residenza del calciatore e del suo nucleo familiare risultava essere in regione diversa rispetto a quella della Società e in provincia non confinante con quella della sede della Società […] avrebbe dovuto onerarsi di richiedere al Settore per l’attività giovanile e scolastica l’autorizzazione al tesseramento, così detto in deroga”. (Macrì/FIGC)