FIGC: Impugnazione di comunicazione avente natura di delibera
Con C.U. n. 17 del 20 settembre 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC intervenendo nel procedimento avviato da un tesserato nella sua qualità di osservatore Arbitro avverso il provvedimento della Presidenza del Comitato Nazionale AIA che aveva respinto la richiesta di trasferimento ad altra sezione sostenendo che l’art. 43 bis CGS invocato dal ricorrente sarebbe inapplicabile al caso in esame dovendosi riconoscere al contrario la competenza del Tribunale Federale territoriale, ha accolto il ricorso proposto precisando che “La nota […] della Segreteria del Comitato Nazionale AIA, a firma del suo Presidente, con la quale è stato comunicato all’odierno ricorrente il rigetto della domanda di trasferimento ha di per sé natura di delibera, stante il suo carattere di ufficialità e decisorietà ed è quindi perfettamente impugnabile ai sensi della richiamata norma”. (Manto/AIA)