FIBS: Modalità di inoltro di comunicazioni rilevanti per gli affiliati.

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Con Decisione emessa nel procedimento n. 3 del 10 ottobre 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIBS intervenendo sul ricorso promosso da un’affiliata avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che aveva inflitto la sanzione della sconfitta a tavolino per aver la stessa rinunciato a prendere parte alla gara, ha precisato che, con riguardo alle previsioni statutarie in relazione alle modalità di comunicazione di informazioni rilevanti quale ad esempio il calendario di gara, la trasmissione via e-mail o via sms o per via telefonica contrasta con il dettato dell’art. 6 comma 4 dello Statuto federale che obbliga tutti gli affiliati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, unico mezzo che assicura validità legale ai messaggi inviati e ricevuti e garantisce l’identità del mittente , la certezza della ricezione ed del suo contenuto. (ASD Amatori Softball Milano/FIBS).